BROCHURE INFORMATIVA: La protezione del vostro denaro in caso di insolvenza dell’istituto bancario o finanziario

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Il Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR - Fondo di garanzia dei depositi e di risoluzione), istituito dalla legge francese del 25 giugno 1999, è un istituto di diritto privato, incaricato di una missione di servizio pubblico: proteggere e rimborsare i clienti in caso di insolvenza del loro istituto bancario o finanziario, quando il loro patrimonio è diventato indisponibile, ovvero quando questo istituto non è più in grado di restituirlo né rimborsarlo.
 

Il FGDR gestisce 4 meccanismi:
la garanzia dei depositi copre i depositi, vale a dire le somme depositate sul conto corrente o sui libretti e piani di risparmio;
la garanzia dei titoli copre gli strumenti finanziari e i depositi correlati di un investitore, detenuti da parte di una banca o di un fornitore di servizi di investimento;
la garanzia dei servizi delle società di gestione copre gli strumenti finanziari e le liquidità ammissibili che una società di gestione del portafoglio non sarebbe in grado di restituire a un investitore;
la garanzia delle cauzioni copre gli impegni di cauzione regolamentati a favore di alcune professioni (promotore immobiliare, ecc.).
 

Proteggendo il capitale della clientela, il FGDR contribuisce a mantenere la fiducia dei clienti e contribuisce alla stabilità del sistema bancario e finanziario francese.
Tutti gli istituti aderenti a uno o più meccanismi di garanzia del FGDR sono autorizzati dalla loro autorità (ACPR, AMF) e aderiscono obbligatoriamente al FGDR.
Il FGDR è abilitato a intervenire come organo di risarcimento, prevenzione o risoluzione di una crisi bancaria.

Il FGDR tutela anche i clienti delle succursali degli istituti aderenti, aperte in un Paese dello Spazio economico europeo(1).
Il FGDR coopera con i suoi omologhi europei allo scopo di tutelare i clienti degli istituti di credito la cui sede si trova in un Paese dello SEE e dispone di succursali in Francia.

(1) Spazio economico europeo (SEE): Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia.

1/ IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA DEI DEPOSITI

PERSONE COPERTE DALLA GARANZIA
La garanzia dei depositi del FGDR copre i depositanti privati, minorenni o maggiorenni, sotto tutela o rappresentati da terzi, nonché aziende (SA, SARL, EURL, EI, ecc.), associazioni o altri gruppi professionali.
 

PRODOTTI COPERTI DALLA GARANZIA DEI DEPOSITI

 Le somme depositate sui conti correnti, i libretti e i piani di risparmio denominati in euro o nella valuta di uno Stato:
› conto corrente, conto di deposito a vista o vincolato con saldo a credito;
› conto e piano di risparmio su libretto quali CEL (conto risparmio edilizio), PEL (piano di risparmio abitazione), PEP (piano di risparmio popolare bancario), ecc.;
› libretto Giovani;
› conto di liquidità legato a un piano di investimento azionario (PEA),
› conto di liquidità legato a un piano di accumulo pensionistico (PER), a un piano di accumulo salariale o equivalenti aperto presso un istituto di credito aderente al FGDR;
› assegno circolare emesso e non incassato;
› saldo netto globale di operazioni di factoring.
LA GARANZIA
DEI DEPOSITI
DEL FGDR
Fino a 100 000 €
per cliente e per istituto di credito, esclusi
i depositi eccezionali temporanei, menzionati nella pagina seguente.
Sono coperte tutte le somme depositate sui libretti a regime speciale garantiti dallo Stato:
› livret A (libretto di risparmio a tasso regolamentato) e livret Blu (libretto di risparmio defiscalizzato);
› LDDS (libretto di sviluppo sostenibile e solidale);
› e LEP (libretto di risparmio popolare).
LA GARANZIA DELLO STATO, OPERATA DAL FGDR
Fino a 100 000 €
per cliente e per istituto di credito.
Il FGDR procede al rimborso su richiesta e per conto dello Stato.

PRODOTTI NON COPERTI DALLA GARANZIA DEI DEPOSITI

I prodotti non ammissibili al rimborso del FGDR sono, in particolare:
› contratto di assicurazione sulla vita, contratto di capitalizzazione sottoscritti con una compagnia d’assicurazione;
› piani di accumulo pensionistici (PER, PERP, PEP) sottoscritti con una compagnia d’assicurazione;
› piani di accumulo pensionistici collettivi (PERCO, PERCO-I, PERE);
› piani di risparmio aziendali e interaziendali (PEE, PEI);
› banconote, monete e oggetti depositati presso il servizio “cassette di sicurezza” della banca;
› deposito anonimo o strumento non nominativo, il cui titolare non sia identificabile;
› contanti su supporto elettronico e carta di pagamento emessa da un istituto di pagamento o da un istituto di moneta elettronica (tipo Monéo o conto Nickel);
› deposito con carattere di fondo proprio (quote sociali);
› certificati di risparmio;
› criptoasset.


Cfr. articolo 312-41 del Codice monetario e finanziario francese.

GARANZIA CON UN ALTRO SISTEMA O SENZA GARANZIA
Si prega di informarsi presso il proprio
istituto di credito.

2/ IL RIMBORSO IN GARANZIA DEI DEPOSITI

Il rimborso viene effettuato entro 7 giorni lavorativi, a partire dalla data di indisponibilità dei depositi, tranne casi particolari o complessi che richiederebbero un trattamento aggiuntivo.


In caso di più conti presso una stessa banca
› Tutti i depositi sono sommati e indennizzati fino a un massimo di 100.000 €.
› Tutte le somme depositate sui libretti garantiti dallo Stato (livret A, LDDS, LEP) sono anch’esse sommate e indennizzate
fino a un massimo di 100.000 €.
› Sono considerati per il calcolo del rimborso solo i saldi attivi, salvo compensazione legale o convenzionale.


In caso di conti presso diversi istituti bancari aderenti al FGDR
La garanzia del FGDR è applicata separatamente per ciascun istituto bancario.


In caso di conto cointestato
È ripartito in parti uguali tra ogni cointestatario, salvo disposizione diversa nel contratto.
Ciascun cointestatario cumula la propria parte con gli altri conti di deposito e i propri libretti di risparmio.


In caso di imprenditore (EI o EURL)
I patrimoni professionali sono rimborsati separatamente dai conti personali.


In caso d’indivisione
L’indivisione usufruisce di un rimborso, separato da quello dei suoi membri.

In caso d “depositi eccezionali temporanei”, vale a dire somme che sono state incassate meno di 3 mesi prima dello stato di insolvenza e che provengono:
1/ della vendita di un bene abitativo appartenente al depositante;
2/ dal rimborso in denaro di un danno subito dal depositante;
3/ dal versamento di un vantaggio pensionistico, di una successione, di un lascito, di una donazione;
4/ da una prestazione compensativa
o da un indennizzo transattivo
o contrattuale consecutivo alla
rottura di un contratto di lavoro.
 

Il limite di rimborso di 100.000 € è aumentato a 500.000 € per ogni evento nei casi sopra indicati, tranne per idanni biologici che sono coperti senza limite di massimale.
Per poter esercitare il proprio diritto, si deve inoltrare un reclamo per iscritto al FGDR entro e non oltre due mesi dalla data di ricevimento dell’ultima lettera di rimborso e fornire i relativi giustificativi.

PROCEDURA DI RIMBORSO IN GARANZIA DEI DEPOSITI

1. fase : Attivazione su richiesta dell’Autorità di Controllo (ACPR)
Alla data di indisponibilità dei depositi, l’istituto è dichiarato insolvente e i clienti “depositanti” di questo istituto non hanno più accesso ai loro conti.
Sono quindi informati dal FGDR dell’attivazione del processo di rimborso. I clienti dell’istituto insolvente devono assicurarsi di avere un conto aperto presso un’altra banca per ricevere il risarcimento.

2. fase : Apertura di uno “Spazio protetto rimborsi” dedicato ai clienti
Ciascun cliente dovrà indicare la propria scelta in merito alla modalità di pagamento del rimborso: bonifico bancario o assegno di traenza con ricevuta di ritorno.

3. fase : Pagamento del rimborso
Il FGDR mette il rimborso a disposizione dei clienti entro un massimo di 7 giorni lavorativi a partire dalla data di indisponibilità dei depositi, tranne casi particolari, casi complessi o depositi eccezionali temporanei.

3/ LA GARANZIA DEI TITOLI

La garanzia dei titoli del FGDR tutela gli investitori: privati, minorenni o maggiorenni, aziende, imprenditori, associazioni o altri gruppi professionali, nei confronti di tutti i titoli e strumenti finanziari, indipendentemente dalla valuta:
› azioni, obbligazioni, ecc. detenute direttamente o nell’ambito di un PEA (piano di investimento azionario);
› quote o azioni di organismi di investimento collettivo (SICAV, FCP, Fondi di risparmio, ecc.)
› certificati di deposito, titoli di credito negoziabili (TCN).
 

La garanzia è applicabile fino a 70.000€ per cliente.


I depositi legati al conto titoli sono rimborsati:
› fino a 70.000€ se il conto in contanti associato al conto titoli è detenuto da una società di investimento;
› sono inclusi nelle somme coperte dalla garanzia dei depositi fino a 100.000 € se il conto titoli è detenuto da una banca.

PROCEDURA DI RIMBORSO IN GARANZIA DEI TITOLI

1. fase : La garanzia dei titoli è attivata quando l’ACPR constata che l’istituto che detiene il conto è nell’incapacità di restituire i titoli e i depositi correlati. I clienti sono informati dal FGDR dell’attivazione del processo di rimborso.

2. fase : Il rimborso viene effettuato dal FGDR entro 2 mesi dalla data in cui il FGDR ha stabilito l’eleggibilità e l’ammontare del credito, salvo casi particolari.
Gli strumenti finanziari sono valutati al valore di mercato in euro alla data di indisponibilità.

4/ LA GARANZIA DEI SERVIZI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE

La garanzia dei servizi delle società di gestione copre gli strumenti finanziari come le quote o le azioni di organismi di investimento collettivo e il denaro contante ammissibile, detenuti nell’ambito dei servizi di tenuta di registri nominativi per conto dei loro clienti o detenuti in violazione della legge dalla società di gestione del portafoglio. Questa garanzia copre ogni cliente fino a 20.000 €, titoli
e contante cumulati.
Questa garanzia è attuata su richiesta dell’Autorità dei mercati finanziari (AMF) quando essa constata che un istituto non è più in grado di restituire o rimborsare gli strumenti finanziari e la liquidità associata. Il rimborso viene effettuato dal FGDR entro 3 mesi dalla data di insolvenza accertata dall’AMF.

5/ LA GARANZIA DEGLI IMPEGNI DI CAUZIONE OBBLIGATORI

La garanzia delle cauzioni copre gli impegni di cauzione regolamentati rilasciati obbligatoriamente da un istituto bancario o finanziario a favore di alcune professioni regolamentate (agente immobiliare, agente di viaggio, promotore, ecc.) allo scopo di garantire la buona esecuzione dei progetti loro affidati dai clienti. In caso di fallimento di questo istituto bancario o finanziario, il FGDR onora l’impegno di cauzione fino alla conclusione del progetto.
Pertanto, se il professionista è inadempiente nei confronti del suo cliente, il FGDR interviene e lo risarcisce. L’indennizzo è stabilito al 90% del danno subito dal cliente, a fronte di una franchigia di 3.000 €.

Per qualsiasi domanda sulle garanzie, contattate la vostra banca, la società di investimento, la società di finanziamento, la società di gestione del portafoglio o il FGDR.
 

FGDR: 65, rue de la Victoire 75009 Parigi - Francia
Tel.: +33 (0)1 58 18 38 08/contact@garantiedesdepots.fr
www.garantiedesdepots.fr

Il presente documento è redatto a titolo informativo dal FGDR. Fanno fede esclusivamente le disposizioni legislative e regolamentari. Maggiori informazioni sul sito web del FGDR:
www.garantiedesdepots.fr.